La Deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 822 del 28 ottobre 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. La Deliberazione introduce diverse modifiche alla Deliberazione n. 953 del 29 dicembre 2014, «Sulle disposizioni attuative della Legge n. 92/2014, sull’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica d’Albania».
1. Riduzione della soglia minima per la registrazione obbligatoria ai fini IVA.
La soglia minima per la registrazione obbligatoria ai fini IVA viene ridotta da 10 milioni a 5 milioni di ALL di fatturato annuo.
Impatto sulle imprese:
Le imprese con un fatturato annuo compreso tra 5 e 10 milioni di ALL saranno soggette all’obbligo di registrazione ai fini IVA. Di conseguenza, dovranno adeguare i propri sistemi di fatturazione, presentare le dichiarazioni IVA e adempiere ai relativi obblighi fiscali e amministrativi.
2. Modifica dei riferimenti all’aliquota IVA applicabile alla locazione e alla cessione di immobili.
Sono eliminati i riferimenti specifici all’aliquota IVA del 20% dalle disposizioni che disciplinano la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA alla locazione di immobili, alla cessione di immobili o di loro parti, nonché le procedure per l’esercizio di tale opzione.
Impatto sulle imprese:
I soggetti che svolgono attività di locazione o cessione di immobili e che optano per l’applicazione dell’IVA dovranno fare riferimento all’aliquota prevista dalla normativa IVA vigente, anziché basarsi sull’aliquota fissa del 20% precedentemente indicata nelle disposizioni attuative.
3. Modifica dei riferimenti all’aliquota IVA applicabile ai servizi di alloggio.
Per i servizi di alloggio forniti dalle strutture ricettive, la Deliberazione stabilisce che l’aliquota IVA ridotta applicabile è quella prevista dall’articolo 49 della Legge sull’IVA. A tal fine, dalle disposizioni attuative vengono eliminati i riferimenti specifici alle aliquote del 6% e del 20%.
Impatto sulle imprese:
Gli hotel e le altre strutture ricettive devono applicare l’aliquota IVA prevista dall’articolo 49 della Legge sull’IVA, in base alla categoria di servizio interessata. Di conseguenza, le imprese dovranno tenere conto delle modifiche legislative che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027 e adeguare conseguentemente i propri sistemi di fatturazione.
4. ULTERIORI PROPOSTE DI MODIFICA DELL’IVA SOTTOPOSTE A CONSULTAZIONE PUBBLICA.
Oltre alle modifiche approvate con la Deliberazione n. 822, risultano ancora sottoposte a consultazione pubblica le seguenti proposte:
- Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%.
- Applicazione di un’aliquota IVA del 6% a 54 prodotti alimentari di base.
- Aumento dell’aliquota IVA applicabile ai servizi di alloggio turistico dal 6% al 10%, ad eccezione dell’agriturismo.
Tali modifiche non sono ancora state approvate in via definitiva e potranno essere oggetto di ulteriori modifiche nel corso del procedimento legislativo.
Entrata in vigore: La Deliberazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 2026 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.


