Contatto: info@arsfirm.al  +355692476387

Nella sua decisione sulla domanda n. 1840/23, la CEDU ha esaminato una richiesta riguardante il diritto a disporre di tempo adeguato per preparare una difesa in un processo penale relativo a un’accusa grave.
Il ricorrente ha sostenuto che la nomina di un avvocato d’ufficio, in assenza del suo rappresentante scelto, aveva leso il suo diritto a una difesa effettiva.
La Corte ha rilevato che le autorità nazionali avevano adottato misure proporzionate per garantire la continuità della rappresentanza legale, concedendo tempo sufficiente all’avvocato nominato per familiarizzare con il fascicolo e preparare la difesa. Inoltre, le udienze finali sono state condotte dall’avvocato scelto dal ricorrente, al quale era stato concesso ulteriore tempo per la preparazione.
In tali circostanze, la CEDU ha concluso che non vi era stata alcuna violazione dei diritti tutelati dall’articolo 6 § 1 e 3(b) della Convenzione e ha dichiarato il ricorso inammissibile.