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In merito allo sviluppo della giurisprudenza relativa alla decisione unificatrice n. 7/2011, i Collegi Riuniti hanno stabilito le seguenti regole di comportamento:

  1. Per quanto riguarda la prima questione, relativa all’obbligo del giudice di esaminare le misure alternative prima di disporre o proseguire la misura della “custodia cautelare in carcere”, stabiliscono che:

[…] il giudice ha l’obbligo di esaminare concretamente le altre misure meno restrittive della libertà personale e di motivare espressamente perché esse non siano sufficienti nel caso concreto. Tale motivazione deve essere esplicita, individualizzata e fondata su fatti e circostanze specifiche del caso, riflettendo chiaramente il pericolo concreto, ai sensi dell’articolo 228, comma 3, del Codice di Procedura Penale, nonché la necessità, l’adeguatezza e la proporzionalità della limitazione della libertà, in conformità agli standard costituzionali e convenzionali.”

  1. Per quanto riguarda la seconda questione, relativa alla valutazione della pericolosità del reato e dell’autore in relazione alla misura della “custodia cautelare in carcere”, stabiliscono:

“L’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ha natura eccezionale e può essere disposta solo quando le altre misure risultano inadeguate. Nell’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il pubblico ministero inizialmente e successivamente i giudici hanno l’obbligo di fornire una motivazione individualizzata, fondata su fatti e circostanze specifiche del caso, che colleghi la necessità di tale misura alla pericolosità del reato e dell’autore nel caso concreto. Tale valutazione deve basarsi sulle circostanze specifiche del fatto […]”.

  1. Per quanto riguarda la terza questione, relativa all’onere della giustificazione della necessità di disporre o proseguire la misura della “custodia cautelare in carcere”, stabiliscono:

[…] l’onere di giustificare la necessità dell’applicazione e della prosecuzione della misura cautelare della ‘custodia cautelare in carcere’ spetta alla pubblica accusa, mentre il giudice ha l’obbligo di verificarla e motivarla in ogni fase del procedimento.”