In data 14.05.2026, il Ministero delle Finanze ha approvato l’Istruzione n. 10, in attuazione della Legge n. 84/2025 “Sull’Accordo di Pace Fiscale”, stabilendo le procedure specifiche per la presentazione della domanda e la conclusione dell’accordo tra i contribuenti e l’amministrazione fiscale per l’anno 2026.
Chi può presentare domanda?
Può presentare domanda il contribuente che ha presentato la dichiarazione annuale dell’Imposta sul Reddito delle Società (CIT) oppure la dichiarazione dell’Imposta sul Reddito Personale derivante da attività d’impresa (PITB) e che, nell’anno fiscale precedente, ha realizzato ricavi lordi superiori a 14 milioni di lek.
Presentazione della domanda
La domanda:
- deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno per il quale si richiede l’accordo;
- deve essere trasmessa tramite il sistema elettronico e-Filing entro il medesimo termine.
A seguito della presentazione della domanda, il sistema genera automaticamente il relativo fascicolo nel sistema e-Filing.
La domanda viene automaticamente respinta qualora il contribuente abbia obblighi fiscali non dichiarati o non pagati.
Predisposizione dell’Accordo
Il sistema genera automaticamente l’“Accordo di Pace Fiscale”, che include:
- l’utile imponibile stimato (incrementato del 18% rispetto all’anno precedente);
- l’aliquota fiscale applicabile all’utile imponibile stimato e ad eventuali utili aggiuntivi;
- il calcolo e la ripartizione degli acconti fiscali nel corso dell’anno;
- il diritto di rideterminare i bilanci d’esercizio, qualora richiesto dal contribuente e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
La bozza dell’accordo viene firmata e timbrata elettronicamente dal Direttore della Direzione Regionale delle Imposte (DRT) e trasmessa al contribuente entro il 10 aprile dell’anno cui si riferisce l’accordo.
Attenzione! L’accordo si estingue nei seguenti casi:
- modifica dell’attività economica svolta dal contribuente;
- mancato raggiungimento dell’incremento minimo dell’utile pari al 18%;
- sospensione o cessazione dell’attività;
- reiterazione di violazioni fiscali, mancato pagamento degli obblighi previsti dall’accordo oppure mancato rispetto delle condizioni per la rideterminazione dei bilanci;
- incremento dell’utile superiore al 50% rispetto all’anno precedente;
- richiesta di cessazione dell’accordo da parte del contribuente stesso.


