Il concetto di Intelligenza Artificiale (IA) affonda le sue radici nella metà del XX secolo e si è sviluppato come un’impresa interdisciplinare che ha combinato logica, matematica, filosofia e, successivamente, informatica. Una delle figure fondatrici di questo campo fu Alan Turing, che nel suo celebre articolo del 1950 “Computing Machinery and Intelligence” pose la domanda fondamentale: “Una macchina può pensare?”. Propose un metodo sperimentale per valutare l’intelligenza artificiale, che in seguito divenne noto come “Test di Turing”, con l’obiettivo di scoprire se una macchina potesse esibire un comportamento indistinguibile da quello di un essere umano. In questo articolo, Turing propose un metodo sperimentale per valutare l’intelligenza delle macchine, che in seguito divenne noto come “Test di Turing”, con lo scopo di determinare se una macchina potesse esibire un comportamento indistinguibile da quello di un essere umano. Nella sua analisi, Turing fa riferimento anche alla posizione del professor Geoffrey Jefferson, espressa in un discorso del 1949, secondo la quale una macchina non poteva essere considerata uguale al cervello umano finché non fosse stata in grado di creare, sentire e provare emozioni in modo autentico, ma solo di simulare processi logici attraverso i suoi meccanismi.[1]
Il termine “intelligenza artificiale” fu formulato per la prima volta nel 1956 da John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon, durante la Conferenza di Dartmouth negli Stati Uniti. Gli autori proposero che “qualsiasi aspetto dell’apprendimento o qualsiasi altra caratteristica dell’intelligenza può, in linea di principio, essere descritto con tale precisione da permettere la simulazione di una macchina in grado di eseguirlo”.[2]
Oggi, l’IA assume di fatto il ruolo di attore giuridico informale, influenzando direttamente i rapporti giuridici dei cittadini, spesso senza intervento umano o un processo trasparente che consenta il controllo o il ricorso. I processi decisionali automatizzati non solo possono ridurre il ruolo degli attori istituzionali, ma anche minare il diritto umano a un processo equo e giusto, garantito in particolare dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
A seguito di questo cambiamento nella vita moderna, nel 2017,[3] il Consiglio europeo ha sollecitato una “sensibilità urgente alle tendenze emergenti”,[4] tra cui “questioni come l’intelligenza artificiale…, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei dati, diritti digitali e standard etici”. Nelle sue Conclusioni del 2019 sul Piano coordinato per lo sviluppo e l’uso dell’intelligenza artificiale “Made in Europe”,[5] il Consiglio ha inoltre sottolineato l’importanza del pieno rispetto dei diritti dei cittadini europei e ha chiesto una revisione della legislazione vigente affinché si adatti alle nuove opportunità e sfide poste dall’IA. Il Consiglio europeo ha anche richiesto una chiara definizione delle applicazioni di IA che dovrebbero essere considerate ad alto rischio.[6]
Allo stesso modo, il Parlamento europeo ha svolto un ruolo importante nel definire l’approccio dell’UE all’IA, adottando una serie di iniziative legislative e strategiche. Nell’ottobre 2020, ha adottato tre importanti risoluzioni riguardanti gli aspetti etici dell’intelligenza artificiale,[7] la responsabilità legale (civile)[8] e la tutela del diritto d’autore.[9] A queste sono seguite, nel 2021, altre risoluzioni incentrate sull’uso dell’IA in ambito penale[10], nonché nell’istruzione, nella cultura e nel settore audiovisivo.[11]
Il culmine di questi sforzi è stata l’adozione del Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act)[12], che rappresenta il primo tentativo completo a livello globale di regolamentare lo sviluppo, l’immissione sul mercato e l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
L’articolo 1 della Legge UE sull’Intelligenza Artificiale stabilisce specificamente: “Lo scopo del presente Regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere l’uso di un’intelligenza artificiale (IA) incentrata sull’uomo e affidabile, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, come garantiti dalla Carta dei diritti e delle libertà, inclusi la democrazia, lo stato di diritto e la tutela dell’ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell’Unione europea e sostenendo l’innovazione […]”.
In linea con il Regolamento (UE) 2024/1689 (Legge sull’IA) e nell’ambito degli obblighi derivanti dalla Legge sull’Intelligenza Artificiale, l’Autorità per l’Ambiente (CAA), in qualità di istituzione competente, ha redatto il Progetto di Legge “Sull’Intelligenza Artificiale”. Tale progetto di legge segue in larga misura la struttura e la filosofia della Legge sull’IA, con l’obiettivo di creare un quadro giuridico armonizzato per lo sviluppo, l’immissione sul mercato e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nella Repubblica d’Albania.
Lo scopo del progetto di legge è migliorare il funzionamento del mercato.
e il quadro giuridico della Repubblica d’Albania, promuovendo lo sviluppo e l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale affidabili e incentrati sull’uomo, nonché garantendo un elevato livello di tutela della salute, della sicurezza, dei diritti fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto.
Il progetto di legge si applica ai fornitori, agli utilizzatori, agli importatori e ai distributori di sistemi di intelligenza artificiale, nonché ai produttori che integrano sistemi di IA nei loro prodotti. L’ambito di applicazione si estende anche alle entità situate al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania, quando i risultati dei loro sistemi vengono utilizzati in Albania.
D’altra parte, il progetto di legge non si applica ai sistemi di IA utilizzati esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale, ai modelli sviluppati unicamente per la ricerca e lo sviluppo scientifico, nonché agli usi puramente personali e non professionali da parte di singoli individui.
L’articolo 3 definisce “sistema di intelligenza artificiale” un sistema basato su una macchina, progettato per operare con diversi livelli di autonomia e in grado di adattarsi una volta messo in funzione, e che, per scopi espliciti o impliciti, ricava dai dati in ingresso ricevuti i mezzi per generare risultati quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.
Il progetto di legge vieta una serie di pratiche di intelligenza artificiale considerate incompatibili con la tutela dei diritti fondamentali e della dignità umana. Tra queste figurano i sistemi manipolativi, lo sfruttamento delle vulnerabilità individuali, i sistemi di punteggio sociale, la profilazione per prevedere comportamenti criminali, la creazione di database biometrici attraverso la raccolta massiva di dati, nonché alcune forme di identificazione biometrica e riconoscimento delle emozioni.
Classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale
In linea con l’approccio dell’AI Act dell’Unione Europea, il progetto di legge albanese classifica i sistemi di intelligenza artificiale in base al livello di rischio che comportano.
Sistemi di IA ad alto rischio
Un sistema è considerato ad alto rischio quando viene utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto o quando il sistema stesso è soggetto a procedure di valutazione della conformità prima di essere immesso sul mercato. Per questi sistemi sono previsti requisiti specifici, come la gestione del rischio, la redazione di documentazione tecnica, la registrazione degli eventi, la garanzia della supervisione umana, il rispetto degli standard di sicurezza e la conduzione di una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali. Devono inoltre essere corredati da una dichiarazione di conformità ed essere registrati nelle banche dati pertinenti.
Il progetto di legge stabilisce obblighi di trasparenza per alcuni sistemi di IA, richiedendo che le persone fisiche siano informate quando interagiscono direttamente con un sistema di intelligenza artificiale, salvo nei casi in cui ciò risulti evidente dal contesto d’uso.
Modelli di IA a scopo generale
Il progetto di legge disciplina anche i modelli di IA a scopo generale, imponendo ai loro fornitori obblighi relativi alla documentazione tecnica, alla trasparenza, alla condivisione delle informazioni con altri sviluppatori e al rispetto della normativa sul diritto d’autore.
Modelli di rischio sistemico
Per i modelli di IA generici con rischio sistemico sono previsti requisiti aggiuntivi, come test avanzati, identificazione e minimizzazione dei rischi sistemici, segnalazione di incidenti gravi e garanzia di un elevato livello di sicurezza informatica.
Rappresentante autorizzato
I fornitori di modelli di IA con sede al di fuori della Repubblica d’Albania devono nominare un rappresentante autorizzato sul territorio albanese, il quale garantirà l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
Il concetto di “sandbox” regolamentare
Una delle novità del progetto di legge è la creazione di una “sandbox” regolamentare, un ambiente controllato in cui sviluppatori e fornitori di sistemi di intelligenza artificiale possono testare le proprie tecnologie prima di immetterle sul mercato. Questo meccanismo mira a promuovere l’innovazione, garantendo al contempo il rispetto dei requisiti legali e la tutela dei diritti fondamentali.
In conclusione, il progetto di legge “Sull’intelligenza artificiale” costituisce una trasposizione quasi completa del Regolamento (UE) 2024/1689 (Legge sull’IA) e si presenta come un atto di natura altamente tecnica. Sebbene rappresenti un passo importante verso l’armonizzazione con la legislazione europea, la sua attuazione pratica si preannuncia complessa, in quanto richiede capacità istituzionali e specialisti qualificati in diversi settori tecnici e giuridici per garantire un’efficace supervisione e attuazione delle sue disposizioni.
[1] Turing, A. M. Computing machinery and intelligence., 1950, https://courses.cs.umbc.edu/471/papers/turing.pdf
[2] McCarthy, J., Minsky, M.,Rochester, N., & Shannon, C. E. (1955). Una proposta per il progetto di ricerca estivo sull’intelligenza artificiale di Dartmouth.
[3] Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Act) e che modifica alcuni atti legislativi dell’Unione, COM(2021) 206 definitivo, 21 aprile 2021.
[4] Consiglio europeo, Riunione del Consiglio europeo (19 ottobre 2017) – Conclusioni EUCO 14/17, 2017, p. 8.
[5] Consiglio dell’Unione europea, Intelligenza artificiale b) Conclusioni sul piano coordinato sull’intelligenza artificiale – Adozione, 6177/19, 2019.
[6] Consiglio europeo, Riunione straordinaria del Consiglio europeo (1 e 2 ottobre 2020) – Conclusioni, EUCO 13/20, 2020.
[7] Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 relativa a un quadro per gli aspetti etici dell’intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie connesse, 2020/2012 (INL).
[8] Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 relativa a un regime di responsabilità civile per l’intelligenza artificiale, 2020/2014 (INL).
[9] Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 relativa ai diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale, 2020/2015 (INI).
[10] Relazione preliminare del Parlamento europeo, Intelligenza artificiale nel diritto penale e suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in materia penale, 2020/2016 (INI).
[11] Relazione preliminare del Parlamento europeo, Intelligenza artificiale nell’istruzione, nella cultura e nel settore audiovisivo, 2020/2017 (INI). A tale riguardo, la Commissione ha adottato il Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027: Rimodellare l’istruzione e la formazione per l’era digitale, che prevede lo sviluppo di linee guida etiche per l’uso dell’IA e dei dati nell’istruzione – Comunicazione della Commissione COM(2020).
[12] Unione europea. (2024). Legge sull’intelligenza artificiale.


