L’attore Gj.G., docente universitaria e autore di un libro pubblicato nel 2002 da una casa editrice, sostiene che il convenuto Q.L., anch’egli docente nello stesso ambito, abbia pubblicato nel 2006 un ciclo di lezioni con lo stesso titolo e contenuti simili al suo libro, violando così il diritto d’autore. Il libro di Q.L. è stato pubblicato da una società ed è stato distribuito agli studenti per anni senza autorizzazione. L’Ufficio Albanese per il Diritto d’Autore, coinvolto nel giudizio come terzo, ha constatato l’esistenza della violazione del diritto d’autore.
Il Tribunale di Primo Grado di Tirana ha accolto parzialmente la domanda, obbligando il convenuto Q.L. a pagare la somma di 52.020 lek a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore dell’attore Gj.G., mentre ha respinto la richiesta di risarcimento del danno morale e la corresponsabilità degli altri convenuti. Il tribunale ha accertato che vi era stata una violazione del diritto d’autore, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 9380/2005, poiché l’opera pubblicata dal convenuto era una copia, con lievi modifiche, del libro dell’attore. Nell’interpretazione del tribunale, è stato sottolineato che l’autore ha diritto ad un compenso per qualsiasi sfruttamento dell’opera, anche se non ne è l’editore. Il danno patrimoniale è stato calcolato in base al profitto ottenuto dall’utilizzo dell’opera. La richiesta di danno morale è stata respinta in quanto non è stata provata la lesione dell’onore o della personalità dell’attore, e l’azione è stata considerata non prescritta, essendo stata presentata entro il termine triennale.
La Corte d’Appello di Tirana ha annullato la sentenza e rinviato la causa per un nuovo giudizio, ritenendo che l’istruttoria non fosse stata completa e che il litisconsorzio non fosse stato correttamente costituito, poiché mancava la chiamata in causa della casa editrice come terzo. La Corte ha inoltre rilevato l’assenza di una perizia tecnica specializzata in materia di diritto d’autore, come previsto dalla normativa secondaria pertinente.
La Corte Suprema ha annullato la decisione della Corte d’Appello, sostenendo che essa non si basava su alcun motivo di nullità ai sensi dell’articolo 467 del Codice di Procedura Civile. Ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse piena competenza per esaminare il merito della causa e che il rinvio per un nuovo giudizio non fosse giustificato, poiché le prove non erano difficili da acquisire. La Corte ha sottolineato che la partecipazione della casa editrice non era obbligatoria e la sua assenza non costituiva motivo di nullità. Ha inoltre riaffermato che il diritto d’autore è un diritto personale dell’attore, esercitabile anche in assenza dell’editore. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Giurisdizione Generale per un nuovo esame con un collegio giudicante diverso.


