Le parti in causa hanno convissuto per diversi anni e da questa relazione è nato un figlio minore. Dopo la fine della convivenza, il bambino ha vissuto con la madre. Durante questo periodo è stato emesso un ordine di protezione a favore della madre, a causa di accuse di violenza da parte del padre. La madre ha richiesto al tribunale la determinazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e l’affidamento del bambino a sé.
La questione è stata portata in giudizio.
- Il Tribunale di primo grado ha affidato il bambino alla madre per la crescita e l’educazione, riconoscendo al padre il diritto di visita periodica e ha inoltre stabilito un obbligo di mantenimento a favore del bambino.
- La Corte d’Appello ha confermato l’affidamento alla madre e ha limitato il diritto di visita del padre a una frequenza inferiore, valutando che il bambino avesse bisogno di stabilità e di un ambiente emotivamente sereno, a causa della giovane età.
- Il padre ha presentato ricorso alla Corte Suprema, contestando la limitazione del diritto di visita come ingiustificata e incompatibile con il superiore interesse del minore.
Motivazione della Corte Suprema
La Corte Suprema ha esposto i seguenti punti in relazione alle decisioni prese dai tribunali inferiori:
1. Incompatibilità con la Convenzione sui Diritti del Fanciullo
L’articolo 9 della Convenzione garantisce al bambino il diritto di mantenere rapporti regolari con entrambi i genitori, salvo nei casi in cui vi siano gravi motivi di restrizione – che non sono stati provati nel presente caso.
2. Mancanza di motivazione sufficiente
I tribunali precedenti non hanno motivato in maniera approfondita e supportata da prove perché la limitazione dei contatti del padre fosse necessaria in relazione all’interesse del bambino.
3. Diritto alla vita familiare – Articolo 8 della CEDU
Anche le relazioni di convivenza non matrimoniale costituiscono una “vita familiare” che merita protezione. I genitori hanno il diritto di mantenere rapporti affettivi e personali con i propri figli.
4. Principio del superiore interesse del minore
Il superiore interesse del minore non si misura solo in termini di affidamento, ma comprende anche la partecipazione stabile di entrambi i genitori alla sua vita. La decisione deve essere il risultato di un’analisi completa e motivata di ogni fattore che influisce sul benessere e sullo sviluppo del bambino.
La Corte Suprema ha deciso l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello e la restituzione della causa per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Giurisdizione Generale, al fine di rivalutare il diritto di visita in conformità al principio del superiore interesse del minore e al diritto alla vita familiare.


