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Gli attori erano proprietari di terreni agricoli e uliveti, secondo l’atto di attribuzione della proprietà della terra. Le parti convenute, la società “sh.a.” e la società “T.A” sh.p.k, sono società per azioni il cui oggetto sociale riguarda lo svolgimento di attività nel settore degli idrocarburi. Si sono verificati danni agli ulivi a causa di emissioni incontrollate di gas nell’aria, che hanno ridotto il rendimento della produzione. Gli attori richiedono che la parte convenuta sia obbligata a risarcire i danni causati dalla mancata produzione sugli uliveti di proprietà di ciascuno di essi, per gli ultimi tre anni.

Il tribunale motiva che, per determinare la responsabilità ai sensi dell’articolo 622 del Codice Civile, è decisivo il nesso di causalità, ovvero deve essere provato che il danno è stato causato da un’attività pericolosa, indipendentemente dal comportamento di chi ha svolto tale attività o utilizzato mezzi pericolosi. Inoltre, i diritti degli attori sulle loro proprietà adibite a uliveti sono tutelati in modo specifico dalla Legge sulla Terra n. 7501 del 19.07.1991, il cui articolo 20 stabilisce che i danni arrecati a frutteti, uliveti, vigneti e colture agricole devono essere risarciti dal soggetto che ha causato il danno. Dall’esame giudiziario è risultato provato, tramite l’esperto agronomo, che gli ulivi degli attori sono danneggiati e che la causa principale della mancata produzione è l’emissione continua di gas H₂S e il rilascio costante nell’atmosfera di altri componenti idrocarburici derivanti dall’estrazione di petrolio in quella zona.

La Corte d’Appello di Valona ha deciso di confermare la decisione del Tribunale di primo grado di Fier.
La Corte d’Appello ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di primo grado nella risoluzione della controversia. Nel caso esaminato, risultano soddisfatti cumulativamente gli elementi oggettivi della responsabilità civile della parte convenuta, la società “T.A” sh.p.k, per il danno arrecato sotto forma di mancata produzione e necessità di riabilitazione degli ulivi degli attori. La parte convenuta ha presentato ricorso.

La Corte Suprema, con decisione del 18.06.2025, ha annullato la decisione della Corte d’Appello di Valona e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello della Giurisdizione Generale, dinanzi a un diverso collegio giudicante. Il Collegio ritiene che la Corte d’Appello non abbia svolto un’indagine completa in merito alla causa del danno lamentato dagli attori – ovvero se tale danno sia stato causato direttamente da una quantità di gas H₂S nell’aria superiore ai limiti consentiti o se sia il risultato di altri componenti. La determinazione della causa del danno richiede conoscenze tecniche specialistiche, in base all’articolo 224/a del Codice di Procedura Civile, e in questo caso era necessario l’intervento di un esperto ambientale.

Sebbene l’esperto nominato dal tribunale abbia spiegato il modo in cui il gas influisce sulla riduzione della produzione degli ulivi, egli non ha fornito – e non poteva fornire – una valutazione precisa e definitiva su se l’ulivo fosse stato danneggiato da quantità di gas H₂S superiori ai limiti consentiti o anche dalla sua presenza entro i limiti. In tali circostanze, il Collegio ritiene che i tribunali non abbiano effettuato un’indagine completa e approfondita per giungere a una risoluzione corretta della controversia, in violazione dell’articolo 14 del Codice di Procedura Civile. Entrambi i tribunali di merito hanno dato per scontate le conclusioni dell’unico esperto agronomo circa l’esistenza del danno e il suo nesso di causalità con l’attività del convenuto, nonostante lo stesso esperto abbia dichiarato di non essere in grado di determinare né la causa né il momento del danno per il periodo 2011–2013.

In questo contesto, il Collegio ritiene che i tribunali di grado inferiore non abbiano garantito un’indagine completa, oggettiva e verificabile per valutare in modo attendibile e scientificamente fondato il nesso di causalità.