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CCBS e B sh.p.k. hanno firmato un contratto di fornitura di bevande del marchio CCBS per un periodo di cinque anni. CCBS avrebbe fornito gli impianti e le attrezzature per la fornitura ai punti vendita di B, mentre quest’ultima richiedeva che gli impianti fossero testati e conformi alle esigenze tecniche dei propri punti vendita prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto.

Tuttavia, il contratto non è stato eseguito: gli impianti non sono stati installati, i prodotti non sono stati distribuiti e B non ha effettuato i pagamenti dovuti. CCBS sostiene di aver mantenuto gli impianti pronti e di aver effettuato investimenti significativi, ma di non aver ricevuto la cooperazione necessaria da B. D’altra parte, B sostiene che le condizioni tecniche non erano soddisfatte e quindi la fornitura non poteva iniziare.

La società CCBS Sh.p.k. si è rivolta al tribunale di primo grado con un ricorso avente per oggetto la constatazione della violazione e del mancato adempimento da parte del convenuto delle condizioni e degli obblighi contrattuali, il recesso unilaterale e illegittimo dal Contratto di Fornitura e l’obbligo del convenuto B di indennizzare l’attore per il danno materiale effettivamente causato.

1. Tribunale di Primo Grado di Tirana

Decisione: Rigetto del ricorso.

Motivazione:
Il tribunale ritiene che il contratto tra le parti fosse soggetto a una condizione sospensiva, e avrebbe prodotto effetti giuridici solo al verificarsi di tale condizione. Pertanto, il contratto rimane senza effetto, non creando diritti né obblighi per le parti.

Il tribunale conclude che il ricorso è infondato sia dal punto di vista probatorio che giuridico, e deve quindi essere respinto integralmente.

2. Corte d’Appello di Giurisdizione Generale

Decisione: Accoglimento parziale del ricorso e condanna del convenuto a pagare all’attore i danni subiti.

Motivazione:
La Corte d’Appello ritiene che il contratto non fosse soggetto a condizione sospensiva. Una situazione di mancato adempimento costituisce semplicemente un motivo per richiedere la risoluzione del contratto, secondo le disposizioni dell’articolo 777 del Codice Civile.

Si conclude che il convenuto ha risolto unilateralmente il contratto senza giustificato motivo e con colpa. Il convenuto deve quindi indennizzare l’attore per il danno patrimoniale subito, per un importo di 8.521.425.

Si osserva che non risulta alcuna prova di perdita o diminuzione effettiva del patrimonio dell’attore. Il convenuto ha esercitato il diritto di fare ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Giurisdizione Generale.

3. Corte Suprema — 17 settembre 2025

Decisione: Accoglimento della richiesta e sospensione dell’esecuzione della decisione della Corte d’Appello di Giurisdizione Generale.

Motivazione:
La Sezione Civile ritiene che, in base all’articolo 479 del Codice di Procedura Civile, vi sia la possibilità che l’esecuzione immediata della decisione giudiziaria comporti gravi conseguenze per l’attore.

Il Collegio considera che il ricorrente abbia esposto la propria situazione finanziaria e i rischi che si troverebbe ad affrontare in caso di esecuzione della decisione. Si osserva che i redditi sono diminuiti, come evidenziato dai dati che mostrano che i profitti sono inferiori all’importo stabilito per il risarcimento.

Si sostiene che l’esecuzione della decisione in questo caso comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili per l’entità.

Di conseguenza, la Corte Suprema ha deciso di sospendere l’esecuzione della decisione della Corte d’Appello di Giurisdizione Generale.