Contatto: info@arsfirm.al  +355692476387

Le parti in causa hanno convissuto per diversi anni e da questa relazione è nato un figlio minore. Dopo la fine della convivenza, il bambino ha vissuto con la madre. Durante questo periodo è stato emesso un ordine di protezione a favore della madre, a causa di accuse di violenza da parte del padre. La madre ha richiesto al tribunale la determinazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e l’affidamento del bambino a sé.

La questione è stata portata in giudizio.

Motivazione della Corte Suprema

La Corte Suprema ha esposto i seguenti punti in relazione alle decisioni prese dai tribunali inferiori:

1. Incompatibilità con la Convenzione sui Diritti del Fanciullo
L’articolo 9 della Convenzione garantisce al bambino il diritto di mantenere rapporti regolari con entrambi i genitori, salvo nei casi in cui vi siano gravi motivi di restrizione – che non sono stati provati nel presente caso.

2. Mancanza di motivazione sufficiente
I tribunali precedenti non hanno motivato in maniera approfondita e supportata da prove perché la limitazione dei contatti del padre fosse necessaria in relazione all’interesse del bambino.

3. Diritto alla vita familiare – Articolo 8 della CEDU
Anche le relazioni di convivenza non matrimoniale costituiscono una “vita familiare” che merita protezione. I genitori hanno il diritto di mantenere rapporti affettivi e personali con i propri figli.

4. Principio del superiore interesse del minore
Il superiore interesse del minore non si misura solo in termini di affidamento, ma comprende anche la partecipazione stabile di entrambi i genitori alla sua vita. La decisione deve essere il risultato di un’analisi completa e motivata di ogni fattore che influisce sul benessere e sullo sviluppo del bambino.

La Corte Suprema ha deciso l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello e la restituzione della causa per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Giurisdizione Generale, al fine di rivalutare il diritto di visita in conformità al principio del superiore interesse del minore e al diritto alla vita familiare.