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Questa causa, giunta per esame presso la Corte Suprema, è servita a unificare la prassi giudiziaria riguardante il trattamento delle domande e delle domande riconvenzionali nelle controversie familiari con elementi di estraneità, sottolineando la necessità di un trattamento giurisdizionale congiunto.

🔹 Circostanze della causa
Le parti N.K. ed E.B., sposate nel 2021 e con un figlio minorenne (D.K.), hanno vissuto insieme in Grecia. N.K. ha presentato una richiesta di scioglimento del matrimonio e di affidamento del minore, mentre E.B., con domanda riconvenzionale, ha chiesto il permesso affinché il minore potesse viaggiare all’estero senza l’autorizzazione del padre.

🔹 Posizione della parte appellante
E.B. ha impugnato la decisione del Tribunale di Primo Grado di Elbasan, sottolineando che:
1. Le parti e il minore sono cittadini albanesi;
2. Il matrimonio è stato contratto in Albania, pertanto la giurisdizione è albanese;
3. Non vi è stata separazione delle domande, quindi non possono essere trattate in giurisdizioni diverse;
4. In Grecia non è prevista una procedura separata di questo tipo, poiché alla madre viene automaticamente riconosciato il diritto di spostarsi con il figlio, qualora abbia l’affidamento.

🔹 Motivazione della Sezione Civile della Corte Suprema
La Sezione Civile ha ritenuto che la decisione di escludere dalla giurisdizione soltanto la domanda riconvenzionale fosse infondata.
La richiesta relativa allo spostamento del minore è strettamente connessa allo scioglimento del matrimonio e all’esercizio della responsabilità genitoriale – questioni che costituiscono un unico rapporto giuridico e non possono essere suddivise in giurisdizioni diverse.
La Corte ha sottolineato che, anche se la residenza del minore è in Grecia, tale fatto non giustifica la separazione procedurale delle richieste, in quanto né la Convenzione dell’Aia né la legge albanese sul diritto internazionale privato prevedono tale divisione.

🔹 Conclusione
Nel rispetto di un processo equo, coerente e nell’interesse superiore del minore, la Sezione ha annullato la decisione precedente e ha rinviato la causa al Tribunale di Elbasan per la prosecuzione del giudizio su entrambe le domande in un unico procedimento unificato.